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POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEL NATUROPATA DEL CHIROPRATICO DELLOSTEOPATA DEL KINESIOLOGO - DELL'OPERATORE / INSEGANTE SHIATSU - DELL'INSEGNANTE / OPERATORE YOGA LA POLIZZA E' ADATTABILE ANCHE AD ALTRE DISCIPLINE OLISTICHE NON ELENCATE
PROPOSTA MASSIMALI ASSICURATI 517.000 PER SINISTRO 517.000 PER PERSONA 517.000 PER DANNI A COSE DURATA ANNUALE .......PREMIO ANNUO 108,00 PER QUALSIASI DISCIPLINA SOPRA CITATA .......PREMIO ANNUO 75,00 SOLO PER LO SHIATSU, PER LO YOGA, PER LA NATUROPATIA, PER GLI OSTEOPATI ISCRITTI AL R.O.I. SCHEDA DI ADESIONE PER EMITTENDA POLIZZA PROPOSTA: COGNOME: ............................................................... NOME: ........................................................................ N. TELEFONO FISSO:.......................................................CELL.:................................................................. LUOGO E DATA DI NASCITA: .. ........ CODICE FISCALE: .................. RESIDENTE A: CAP: ...PROV.:. . VIA: .. .N°: . . ATTIVITA PROFESSIONALI PRATICATE: . .. FIRMA: ..
Ritaglia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODALITA:
La polizza sarà messa in copertura dal giorno della ricezione della documentazione Il certificato di copertura sarà spedito o inviato immediatamente allindirizzo dellAssicurato
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POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
ART. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dellAssicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allindennizzo, nonché la stessa cessazione dellassicurazione (artt. 1892,1893 e1894 C.C.). ART. 2 Altre assicurazioni LAssicurato deve comunicare per iscritto alla Società lesistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, lAssicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). ART. 3 Pagamento del premio LAssicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati già pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se lAssicurato non paga i premi o le rate di premi successivi, lassicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). premi devono essere pagati allagenzia oppure alla Società. ART. 4 Modifiche dellassicurazione Le eventuali modifiche dellassicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 Aggravamento del rischio LAssicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allindennizzo, nonché la stessa cessazione dellassicurazione (art. 1898 C.C.). ART. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dellAssicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 8 Disdetta in caso di sinistro Ci si riferisce alle leggi in vigore in materia ART. 13 Oggetto dellassicurazione
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